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[1]Alle opere di ristabilimento e di manutenzione ed alle opere nuove nelle vie navigabili della quarta classe si provvede dal Consorzio volontario tra Provincie, Comuni ed altri enti, Societa' commerciali, industriali ed agricole, e particolari individui, od anche solamente da enti o particolari individui.
[2]Lo Stato puo' concorrere nelle spese per opere di ristabilimento e per opere nuove in misura non minore di un quinto ne' maggiore di due quinti.
[3]Nel regolamento per la esecuzione della presente legge sono stabilite le norme per la formazione, l'ordinamento e l'Amministrazione dei consorzi e per il riparto delle spese.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
