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[1]Quando l'assemblea dei delegati non adempia alle proprie incombenze, o comunque comprometta l'economia, l'ordinamento ed il fine del Consorzio, puo', su proposta del ministro dei lavori pubblici, essere sciolta mediante decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.
[2]Alla ricostituzione di essa deve procedersi entro tre mesi, durante il quale termine l'amministrazione del Consorzio e' affidata ad una Commissione straordinaria, composta di tre membri che verranno nominati collo stesso decreto Reale.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
