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[1]L'assemblea del Consorzio e' costituita dai delegati delle Provincie e Comuni che lo compongono, in numero proporzionale all'aliquota degli oneri consorziali.

[2]Essa puo' ammettere a far parte del Consorzio altri enti morali o persone giuridiche, Societa' civili, industriali e commerciali legalmente costituite, e particolari individui, che ne facciano domanda, determinando quale debba essere la quota di contribuenza e la corrispondente rappresentanza di ciascun ammesso.

[3]Alle assemblee del Consorzio puo' sempre intervenire, senza voto deliberativo, un funzionario delegato dal Ministero dei lavori pubblici.

[4]Le deliberazioni dell'assemblea e della deputazione consorziale sono regolate e rese esecutive nei modi e con le formalita' prescritte per l'amministrazione delle Provincie.

[5]Esercitano rispettivamente le loro attribuzioni sui consorzi e sugli assuntori privati il prefetto e la Giunta provinciale amministrativa della Provincia nella quale il Consorzio o l'ente o privato assuntore ha la sua sede.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art11 · fonte del testo

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