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[1]I fiumi, i laghi e canali, atti alla navigazione, sono distinti in quattro classi.

[2]Appartengono alla prima classe quelli la cui navigazione presenta un prevalente interesse di difesa militare.

[3]Appartengono alla seconda classe quei fiumi, laghi e canali che, da soli o collegati fra loro, formano linee di navigazione, le quali mettono capo a porti marittimi o parificati ai marittimi e giovano al traffico di un esteso territorio.

[4]Appartengono alla terza classe quelli che, sebbene manchino dei precedenti requisiti, giovano al movimento commerciale di centri abitati considerevoli per industrie e prodotti agricoli.

[5]Tutti gli altri sono di quarta classe.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art1 · fonte del testo

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