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[1]La lotteria dovra' compiersi mediante quattro estrazioni, secondo un nuovo piano da approvarsi dal Ministro delle Finanze.
[2]Rimarranno inviolati i diritti acquisiti dai possessori di biglietti gia' venduti, ed invariati il numero e l'ammontare dei premi stabiliti nel piano precedentemente approvato.
[3]L'emissione di tutti i biglietti dai quali la lotteria e' costituita dovra' essere esaurita anteriormente alla data che sara' stabilita par la prima estrazione.
Testo in vigore dal 16 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
