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[1]L'azienda portuale ha facolta' di proporre, anche in corso di esecuzione delle opere, tutte quelle varianti, ai progetti gia' approvati, che siano consigliate da esigenze tecniche o tendano a migliorare le condizioni di costruzione e di esercizio del porto.
[2]Tali varianti dovranno ottenere la preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici ogni volta che importino differenze nella spesa prevista coi progetti gia' approvati per piu' di L. 100.000 ovvero modificazioni di parti essenziali dei progetti stessi; in tutti gli altri casi la loro ammissibilita' verra' giudicata dall'ispettore compartimentale del genio civile.
Testo in vigore dal 4 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
