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[1]Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto sara' per la prima volta provveduto alle nomine di cui al precedente art. 3.
[2]Nei due mesi successivi il Consiglio d'amministrazione deliberera' lo statuto dell'azienda, nel quale saranno determinate le attribuzioni del Consiglio e del presidente, quali tra le deliberazioni del Consiglio (oltre quelle indicate nel presente decreto) siano soggette all'approvazione del Governo, le indennita' agli amministratori e quanto altro occorre per il regolare funzionamento del Consiglio.
[3]Nello stesso periodo di tempo il Consiglio sottoporra' all'approvazione del Governo le norme cui dovra' essere informata l'Amministrazione dell'azienda durante e dopo la costruzione del porto per tutto cio' che non sia regolato dal presente decreto.
[4]Lo statuto e le norme di cui sopra, con le modificazioni che si riterranno necessarie, verranno approvati con R. decreto su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.
Testo in vigore dal 4 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
