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[1]Allo scadere del tempo stabilito per la durata dell'azienda, le opere, gli impianti, i meccanismi, i materiali ferroviari e tramviari, i galleggianti ed i fondi accantonati pel rinnovamento dei medesimi, saranno devoluti allo Stato.
[2]I fondi disponibili, compreso quello di riserva, verranno ripartiti tra lo Stato, la Provincia, il Comune, la Camera di commercio di Piacenza e gli altri enti interessati nella proporzione dei rispettivi contributi nella spesa di costruzione.
Testo in vigore dal 4 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
