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Tutti gli atti e contratti che verranno stipulati nell'interesse dell'azienda del porto, si considereranno siccome fatti nell'interesse dello Stato, agli effetti del registro, bollo e delle tasse; e tutti i redditi di qualsiasi specie di pertinenza dell'Ente, nonche' gli interessi ed i premi delle obbligazioni dei prestiti emessi dall'Ente stesso, saranno esenti dalle imposte dirette sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile.
Testo in vigore dal 4 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
