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[1]L'azienda del porto ha fin da ora la facolta' di compilare un piano particolareggiato di esecuzione delle espropriazioni di terreni ed edifici che potranno occorrere per tutte le sedi di scali commerciali ed industriali nei territori di Piacenza-Mortizza e San Lazzaro-Alberoni anche in previsione di un maggiore movimento commerciale, e di quelli che convenga riservare per futuri impianti commerciali ed industriali.
[2]Questo piano da compilarsi e pubblicarsi a termine degli articoli 16 e 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e ad ogni effetto di essa, sara' presentato per la approvazione entro tre anni ed approvato a termini dell'art. 22 della legge stessa.
[3]Alle espropriazioni che siano effettuate in base a tale piano sono estese le disposizioni dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 4 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
