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[1]Le opere di cui all'art. 2 sono dichiarate di pubblica utilita', ed alle relative espropriazioni provvedera' l'azienda del porto.
[2]A tali espropriazioni sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della citta' di Napoli.
[3]L'azienda del porto potra' immettersi nel possesso dei beni occorrenti, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sara' approvato dal Ministero dei lavori pubblici.
[4]Il Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinera' pure la somma che in via provvisoria dovra' depositarsi per la indennita' di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere. Il verbale di consistenza equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[5]Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni che si manifestasse necessaria all'atto della esecuzione dell'opera sara' approvata con lo stesso procedimento.
[6]Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Testo in vigore dal 4 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
