Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 maggio 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il ministro dei lavori pubblici, valendosi, in quanto occorra, anche di funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato e previo accordo in tal caso col ministro competente, puo' in ogni tempo far ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati alla azienda portuale.
Testo in vigore dal 4 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
