Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 maggio 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario la azienda rassegna il conto al Ministero dei lavori pubblici il quale, dopo averlo comunicato per le loro osservazioni alle Amministrazioni della Provincia, del Comune e della Camera di commercio di Piacenza e dopo trascorso il termine perentorio all'uopo assegnato, provvede, di concerto col Ministero del tesoro, in merito all'approvazione di esso. A giustificazione del conto saranno esibiti dall'azienda i necessari documenti e forniti tutti i mezzi per le verifiche che i Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro potranno disporre.
Testo in vigore dal 4 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
