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[1]Dopo ultimata la costruzione del porto, il Ministero dei lavori pubblici fara' procedere ad una visita di ricognizione generale delle opere, in seguito alla quale verra' stabilita, di concerto con l'azienda, l'apertura del porto all'esercizio.

[2]Potra' tuttavia concordarsi l'apertura all'esercizio di parti dell'opera che risultino in grado di utile funzionamento.

[3]Nell'atto di ricognizione sara' fatta risultare da apposito verbale la descrizione sommaria delle opere e degli impianti eseguiti.

Testo in vigore dal 4 maggio 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-04-14;545~art20 · fonte del testo

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