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[1]Il Ministero dei lavori pubblici vigilera', a mezzo dell'ispettore compartimentale del genio civile, perche' i lavori siano eseguiti a tutta regola d'arte e in conformita' ai progetti approvati e perche' le opere e gli impianti tutti siano sempre conservati in buono stato di mantenimento, senza che pel fatto di tale sorveglianza resti menomata la responsabilita' dell'Ente.
[2]L'azienda dovra' fornire tutti i chiarimenti e mezzi opportuni e all'occorrenza, su invito dell'ispettore, sospendere momentaneamente i lavori in attesa delle competenti decisioni del Ministero.
[3]Se dalle verifiche risultera' che le opere e gli impianti non siano regolarmente costruiti e mantenuti, l'ispettore incaricato della vigilanza ne riferira' al Ministero il quale, previa ingiunzione alla azienda, potra' provvedere di ufficio agli occorrenti lavori.
Testo in vigore dal 4 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
