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[1]Il prodotto netto risultante dal conto annuo di esercizio - comprese nel passivo anche le quote di manutenzione e di rinnovamento delle opere e degli impianti - sara' devoluto innanzi tutto a rimborsare gli Enti sovventori delle anticipazioni di cui agli articoli 14 e 16.
[2]Successivamente il prodotto netto sara' devoluto alla costituzione di un fondo di riserva di non oltre L. 500.000 per sopperire ad eventuali perdite future. Le somme cosi' accantonate saranno coi relativi frutti investite secondo le norme che prescrivera' il Ministero del tesoro.
[3]Il rimanente prodotto netto sara' ripartito a favore dello Stato, della Provincia, del Comune, della Camera di commercio di Piacenza e degli altri Enti interessati nelle stesse proporzioni dei rispettivi contributi nella costruzione dell'opera.
Testo in vigore dal 4 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
