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[1]La Provincia, il Comune e la Camera di commercio di Piacenza anticiperanno nelle proporzioni indicate nel 3° comma dell'art. 14 e fino a concorrenza di L. 250 mila, le somme necessarie all'avviamento dell'esercizio del porto.
[2]Qualora i proventi dell'azienda non bastino a coprire gli oneri dell'esercizio la differenza emergente dal conto di ogni anno sara' colmata dagli Enti suindicati nelle stesse proporzioni.
[3]Tali anticipazioni, insieme agli interessi semplici in misura non superiore al 5 per cento, saranno rimborsate dall'azienda agli Enti sovventori con gli utili che potranno risultare dall'esercizio del porto a termini dell'art. 17.
Testo in vigore dal 4 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
