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[1]Per l'esecuzione della prima fase delle opere portuali che dovra' essere ultimata entro trenta mesi dalla data della pubblicazione della presente legge, e la cui spesa e' prevista nel progetto di massima in lire 808.000, lo Stato, la Provincia, il Comune e la Camera di commercio di Piacenza verseranno alla azienda del porto in due rate uguali, il 1° giugno ed il 1° dicembre 1921, rispettivamente il 60 per cento, l'8 per cento, il 28 per cento, ed il 4 per cento della spesa risultante dal relativo progetto esecutivo.
[2]Allorquando, per le esigenze del traffico e lo sviluppo industriale, l'azienda del porto procedera' all'esecuzione delle opere di completamento, secondo il progetto di cui all'art. 2, lo Stato, la Provincia, il Comune e la Camera di commercio di Piacenza dovranno versare all'azienda stessa ratealmente nel periodo di costruzione il 60 per cento, 8 per cento, 28 per cento ed il 4 per cento rispettivamente della spesa risultante dai progetti esecutivi approvati come all'art. 6.
[3]Qualora il costo effettivo delle opere risultasse superiore a quello preventivato nei progetti esecutivi, la maggior spesa sara' fornita dalla provincia, dal comune e dalla Camera di commercio di Piacenza, nelle proporzioni rispettivamente del 20 per cento, 70 per cento e 10 per cento mediante anticipazioni infruttifere rimborsabili con gli utili dell'azienda a termini dell'art. 17.
[4]I contributi dello Stato di cui al presente articolo saranno imputati alla spesa di lire 110 milioni, autorizzata col decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, per opere nuove di navigazione interna (articolo 1, lettera f).
Testo in vigore dal 4 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
