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L'azienda concordera' con le ferrovie dello Stato e con le Amministrazioni tramviarie le norme e i corrispettivi pel servizio cumulativo e per l'uso dei carri che le Amministrazioni stesse forniranno su richiesta dell'azienda portuale con riguardo alle speciali esigenze del traffico del porto.
Testo in vigore dal 4 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
