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[1]E' data facolta' all'azienda di imporre e riscuotere una tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, una tassa di stallia sui natanti, ciascuna delle quali non superiore a lire 1 per tonnellata metrica rispettivamente di carico e di stazza, le tariffe pel trasporto delle merci dal porto alle reti ferroviarie e tramviarie e viceversa nonche' multe per contravvenzioni ai vari regolamenti di polizia portuale.

[2]Le tariffe da approvarsi a mente dell'art. 21, potranno essere, con le stesse modalita' ivi previste, modificate ogni triennio.

Testo in vigore dal 4 maggio 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-04-14;545~art10 · fonte del testo

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