Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 maggio 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' data facolta' all'azienda di imporre e riscuotere una tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, una tassa di stallia sui natanti, ciascuna delle quali non superiore a lire 1 per tonnellata metrica rispettivamente di carico e di stazza, le tariffe pel trasporto delle merci dal porto alle reti ferroviarie e tramviarie e viceversa nonche' multe per contravvenzioni ai vari regolamenti di polizia portuale.
[2]Le tariffe da approvarsi a mente dell'art. 21, potranno essere, con le stesse modalita' ivi previste, modificate ogni triennio.
Testo in vigore dal 4 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
