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[1]In base al progetto indicato nell'articolo 2 saranno compilati dall'azienda portuale i progetti di esecuzione delle opere per essere sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.
[2]Le opere di cui all'articolo 2 lettera a dovranno essere ultimate entro otto anni dalla data di pubblicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 19 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
