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[1]Il mandato dei componenti il Consiglio d'amministrazione dura quattro anni e puo' essere riconfermato.
[2]Il presidente ha la rappresentanza dell'azienda, e' incaricato della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ha tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite dallo statuto.
[3]Le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1918, n. 304, possono essere applicate, con decreti dei ministri competenti, ai funzionari governativi chiamati a far parte del Consiglio d'amministrazione dell'azienda.
Testo in vigore dal 19 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
