Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Allo scadere del tempo stabilito per la durata dell'azienda, le opere, gli impianti, i meccanismi, i materiali ferroviari e tramviari, i galleggianti ed i fondi accantonati pel rinnovamento dei medesimi saranno devoluti allo Stato.
[2]I fondi disponibili, compreso quello di riserva, verranno ripartiti fra lo Stato, la Provincia, il comune di Ferrara e gli altri Comuni interessati nella proporzione dei rispettivi contributi nella spesa di costruzione.
Testo in vigore dal 19 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
