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Il Ministero dei lavori pubblici, valendosi, in quanto occorra, anche di funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato e previo accordo, in tal caso, col Ministero competente, puo' in ogni tempo far ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati all'azienda portuale.
Testo in vigore dal 19 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
