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Nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario l'azienda rassegna il conto al Ministero dei lavori pubblici, dandone copia contemporaneamente alle Amministrazioni provinciale e comunale di Ferrara, le quali entro 20 giorni dalla data del ricevimento dovranno far pervenire le eventuali osservazioni al Ministero dei lavori pubblici. Questo, dopo trascorso tale termine perentorio, provvede di concerto col Ministero del tesoro in merito all'approvazione di esso. A giustificazione del conto saranno esibiti dall'azienda i necessari documenti e forniti tutti i mezzi per le verifiche che i Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro potranno disporre.
Testo in vigore dal 19 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
