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[1]Dopo ultimata la costruzione del canale «G. Boicelli» e degli scali il Ministero dei lavori pubblici fara' procedere ad una visita di ricognizione generale delle opere in seguito alla quale verra' stabilito, di concerto con l'azienda, l'apertura dell'esercizio.

[2]Nell'atto di ricognizione sara' fatta risultare da apposito verbale la descrizione sommaria delle opere e degli impianti eseguiti.

Testo in vigore dal 19 settembre 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1220~art20 · fonte del testo

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