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[1]L'Ente ha sede in Ferrara, ed avra' la durata di anni Esso provvede:
- a)all'attuazione del progetto in data 8 gennaio 1919, riconosciuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 38 del 31 gennaio 1919, concernente la costruzione del canale navigabile «G. Boicelli»;
- b)a successivi miglioramenti ed ampliamenti delle opere suddette e degli impianti relativi sia commerciali che industriali;
- c)alla manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria del porto, degli altri scali e del canale Po Ferrara Volano;
- d)alla gestione di tutti i servizi portuali con facolta', previo il consenso del Ministero dei lavori pubblici, di assumere la gestione di altri scali lungo la linea navigabile Po-Ferrara-Volano-Goro-Rada di Goro;
- e)all'amministrazione dei fondi e dei proventi assegnatigli;
- f)alle spese di qualsiasi natura necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate.
[2]Per tutto quanto concerne la polizia giudiziaria, la pubblica sicurezza, la sanita' pubblica, la dogana nell'ambito del porto, si provvede secondo le disposizioni delle vigenti leggi.
[3]Parimenti, per quanto concerne il governo e la regolazione delle acque che entrano nel canale «G. Boicelli» in derivazione dal Po a mezzo degli appositi cunicoli laterali alla biconca e in ausilio alla derivazione dalle chiaviche Pilastresi, resta integra ed immutata la competenza del genio civile.
Testo in vigore dal 19 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
