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[1]Il Ministero dei lavori pubblici vigilera', a mezzo dell'ispettore compartimentale del genio civile, perche' i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformita' ai progetti approvati e perche' le opere e gli impianti tutti siano sempre conservati in buono stato di mantenimento, senza che per il fatto di tale sorveglianza resti menomata la responsabilita' dell'Ente.
[2]L'azienda dovra' fornire tutti i chiarimenti e mezzi opportuni e all'occorrenza, su invito dell'ispettore, sospendere momentaneamente i lavori in attesa delle competenti decisioni del Ministero.
[3]Se dalle verifiche risultera' che le opere e gli impianti non siano regolarmente costruiti e mantenuti, l'ispettore incaricato della vigilanza ne riferira' al Ministero, il quale, previa ingiunzione alla azienda, potra' provvedere di ufficio agli occorrenti lavori.
Testo in vigore dal 19 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
