Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il prodotto netto risultante dal conto annuo di esercizio - comprese nel passivo anche le quote di manutenzione e di rinnovamento delle opere e degli impianti - sara' devoluto innanzi tutto a rimborsare la provincia e il comune di Ferrara delle anticipazioni di cui all'art. 16.
[2]Successivamente, il prodotto netto sara' devoluto alla costituzione di un fondo di riserva di non oltre lire un milione per sopperire ad eventuali perdite future. Le somme cosi accantonate saranno coi relativi frutti investite secondo le norme che prescrivera' il Ministero del tesoro.
[3]Il rimanente prodotto netto sara' ripartito a favore dello Stato, della provincia, del comune di Ferrara e degli altri Comuni interessati nelle stesse proporzioni dei rispettivi contributi nella costruzione dell'opera.
Testo in vigore dal 19 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
