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[1]Qualora i proventi dell'azienda non bastino a coprire gli oneri dell'esercizio, la differenza emergente dal conto di ogni anno sara' colmata dalla provincia e dal comune di Ferrara in giusta meta'.
[2]Tali anticipazioni, insieme agli interessi semplici in misura non superiore al 5 per cento, saranno rimborsati dall'azienda alla provincia e al comune di Ferrara con gli utili che potranno risultare dall'esercizio del porto a termini dell'art. 17.
Testo in vigore dal 19 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
