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[1]L'azienda ha facolta' di contrarre prestiti e di emettere obbligazioni nei modi ed alle condizioni che saranno determinate dai ministri del tesoro e dei lavori pubblici.
[2]Le Casse di risparmio e gli altri Istituti di credito della provincia di Ferrara hanno facolta' di accordare finanziamenti od anticipazioni anche se non autorizzati dai loro statuti ed oltre i limiti e le condizioni negli stessi contenuti.
[3]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'azienda portuale di Ferrara mutui per sopperire alle spese che deve anticipare l'azienda stessa per l'attuazione dei lavori di cui all'articolo 2.
Testo in vigore dal 19 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
