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L'azienda, ove non creda di provvedere direttamente al servizio di trasporto sui propri binari fino alle stazioni di innesto con le reti ferroviarie e tramviarie riscuotendo le relative tasse, concordera' con le ferrovie dello Stato e con le Amministrazioni delle ferrovie secondarie e tramviarie le norme ed i corrispettivi per il servizio cumulativo e per l'uso dei carri che le Amministrazioni stesse forniranno su richiesta dell'azienda, con riguardo alle speciali esigenze del traffico.
Testo in vigore dal 19 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
