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[1]Il Consiglio superiore si riunira' in sessione ordinaria due volte all'anno nei mesi di febbraio e di giugno ed in sessione straordinaria tutte le volte che il ministro della guerra credera' di doverne sentire il parere.
[2]Le deliberazioni del Consiglio superiore saranno valide solo se alla votazione saranno intervenuti la meta' piu' uno dei suoi membri. In caso di parita' di voti, prevarra' il partito che avra' avuto il voto favorevole del presidente.
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2009
