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La spesa occorrente per i fabbricati di cui all'articolo 1, e quella eventualmente necessaria per la rigorosa vigilanza del recinto franco, rimarranno a carico dei Corpi morali o dei privati, che avranno fatta richiesta della loro istituzione.
Testo in vigore dal 10 agosto 1876 al 16 dicembre 2009
