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Qualora in un deposito franco siansi constatati inconvenienti gravi o frodi, sara' in facolta' del Governo di stabilire con Reale decreto quelle maggiori discipline e cautele, sia temporarie o permanenti, che saranno necessarie a tutelare gli interessi dell'erario.
Testo in vigore dal 10 agosto 1876 al 16 dicembre 2009
