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[1]E' data facolta' al ministro d'istituire negli anni 1911-912 e 1912-913 fino a quindici corsi magistrali.

[2]Le spese graveranno sullo stanziamento, di cui all' art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1911.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Credaro.

[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 28 agosto 1911 al 26 luglio 1913

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-21;861~art10 · fonte del testo

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