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[1]Ai veterinari municipali sono estese anche le disposizioni, riguardanti i medici condotti, comprese negli articoli 26, 30, 37, 38, 39, 40, 41 e 205 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 aprile 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti.
[6]Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile
Testo in vigore dal 8 maggio 1911 al 16 dicembre 2009
