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La disposizione di cui al precedente articolo ha effetto retroattivo al giorno in cui e' divenuta obbligatoria la predetta legge 25 febbraio 1904, n. 57, fatta eccezione per la efficacia, che rimane pienamente salva, delle sentenze dell'autorita' giudiziaria passate in giudicato e delle decisioni della IV sezione del Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 8 maggio 1911 al 16 dicembre 2009
