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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Nella parte straordinaria dello Stato di previsione della spesa per il Ministero di agricoltura, e' inscritta, nell'esercizio finanziario 1920-921, la somma di lire 35.000 per spese d'impianto di un servizio di meteorologia agraria.
[7]Nella parte ordinaria del bilancio stesso, e' inscritta, in apposito capitolo per l'esercizio 1920-921, la somma di L. 10,000 per studi preparatori, esperienze, missioni, compensi relativi al servizio di meteorologia applicata all'agricoltura e alle irrigazioni, con speciale riguardo all'adattamento delle colture al tempo ed al clima.
[8]Per l'esercizio 1921-922 e per i seguenti detto stanziamento sara' elevato a L 40,000.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
[10]Data a Roma, addi' 7 aprile 1921.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Giolitti - Micheli - Bonomi.
[13]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 28 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
