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[1]La presente convenzione non sara' valida se non dopo l'approvazione del Consiglio comunale, e per quelle parti per le quali occorre l'autorizzazione legislativa non sara' valida se non dopo l'emanazione della relativa legge.
[2]La convenzione stessa, per quanto si riferisce alla prima emissione dei 15 milioni di lire, di cui agli articoli 6 e 7, sara' registrata col diritto fisso di lira una.
[3]Roma, addi' 23 marzo 1883.
[4]Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno Depretis.
[5]Il Ministro delle Finanze interim del Tesoro A. Magliani.
[6]Il ff. di Sindaco: Leopoldo Torlonia.
[7]Valerio Trocchi, testimonio. Carlo Cantoni, id.
[8]Per copia conforme all'originale.
[9]Dalla Direzione Generale del Tesoro.
[10]Roma, li 26 aprile 1883.
[11]Il Direttore Capo della 2ª Divisione F. Grilli.
[12]Visto d'ordine di S. M.
[13]Il Ministro dell'Interno Depretis.
[14]Il Ministro delle Finanze interim del Tesoro A. Magliani.
Testo in vigore dal 18 luglio 1883 al 22 dicembre 2008
