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[1]Infino a che non intervenga la legge che autorizzi il Governo a garantire l'intiero prestito di 150 milioni di lire, il Municipio potra' fare una emissione di titoli pel capitale effettivo di 15 milioni di lire alle condizioni della deliberazione del Consiglio comunale in data del 10 novembre 1882, i quali titoli saranno garantiti dal Governo, a'termini degli articoli 9 e 10 della convenzione approvata con la legge 14 maggio 1881.
[2]Contemporaneamente il Comune dovra' acconsentire che il Tesoro depositi alla Cassa de'Depositi e Prestiti, all'interesse annuo fissato da decreto Ministeriale per la medesima, le annualita' di lire 2,500,000, o quella parte di esse che sara' necessaria a garantire gl'interessi e l'ammortamento in 75 anni dei titoli emessi.
Testo in vigore dal 18 luglio 1883 al 22 dicembre 2008
