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[1]Il capitale che si ricavera' dall'emissione de'titoli del prestito suddetto, destinato per 144 milioni di lire ad opere pubbliche, sara' per la somma di 30 milioni di lire effettivi erogato negli edifici governativi indicati all'articolo 3 della convenzione approvata colla legge 14 maggio 1881, e per la rimanente somma nelle opere edilizie delle citta' di Roma.
[2]A tale effetto la suddetta somma di 144 milioni di lire sara' versata, di mano in mano che si fara' l'emissione dei titoli, presso la Tesoreria centrale, che ne terra' apposito conto corrente, fruttante interesse del 2 per cento all'anno.
[3]I pagamenti per prezzi di espropriazione e per lavori saranno fatti in seguito a mandati del sindaco, corredati delle opportune liquidazioni e certificazioni viste da un delegato del Ministero dei Lavori Pubblici.
Testo in vigore dal 18 luglio 1883 al 22 dicembre 2008
