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[1]I comuni e le frazioni di comuni con bilancio separato, indicati nelle tabelle A e B annesse alla presente legge, sono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1889 il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-85-86, applicandola nell'ammontare per ciascun comune o frazione di comune fissato nelle tabelle medesime.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
[3]Data a Roma, addi' 11 luglio 1889.
[4]UMBERTO
[5]Crispi.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli
Testo in vigore dal 25 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
