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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Gli ufficiali del R. esercito e della R. marina dichiarati dalle competenti Commissioni non piu' idonei a coprire gli uffici del proprio grado, e quelli esclusi definitivamente dall'avanzamento devono essere collocati in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, a riposo o in riforma nei casi e noi modi previsti dalle vigenti leggi.
[7]Pertanto le pensioni derivanti da tali provvedimenti e dai successivi passaggi di quegli ufficiali dall'una all'altra di dette posizioni non saranno imputate alla somma che, secondo l'art. 173 del vigente testo unico delle-leggi sulle pensioni civili o militari, viene attribuita ai Ministeri della guerra e della marina per le pensioni d'autorita'.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 8 maggio 1910.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]SPINGARDI - LEONARDI - CATTOLICA.
[12]Visto, Il guardasigilli: FANI.
Testo in vigore dal 23 maggio 1910 al 16 dicembre 2009
