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[1]A cominciare dall'esercizio indicato nella prima parte dell'art. 3, sara' cancellata dagli stati di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio ogni somma inscrittavi per affitti di locali ad uso degli uffici centrali del Ministero stesso.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 5 maggio 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti. F. Cocco-Ortu. Carcano.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 31 maggio 1907 al 16 dicembre 2009
