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[1]Sono dichiarate di pubblica utilita' tutte le opere autorizzate con la presente e con le leggi 23 luglio 1881, n. 329, e 7 marzo 1886, n. 3714, nonche' tutte le altre opere che saranno autorizzate con successive leggi speciali pel miglioramento della rete e dell'esercizio dei canali demaniali d'irrigazione (Canale Cavour ed accessori), sulla destra e sulla sinistra del fiume Po nelle provincie di Torino, Novara, Alessandria e Pavia; purche' le dette opere si eseguiscano entro un quinquennio dalla data della presente legge. 1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 6 febbraio 1887.
[4]UMBERTO.
[5]A. Magliani.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 17 dicembre 1891, n. 705
1Il Regio Decreto 17 dicembre 1891, n. 705 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato di mesi venti il termine fissato dall'art. 3° della legge 6 febbraio 1887 n. 4313, per la esecuzione delle opere suaccennate".
Testo in vigore dal 13 gennaio 1892 al 16 dicembre 2009
