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[1]Le disposizioni di cui agli articoli 2 a 13, e 15 a 19 sono applicabili anche nei territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, rimanendo analogamente modificate le disposizioni del Regio decreto-legge 5 maggio 1921, n. 568, per la Venezia Giulia e per la Venezia Tridentina, e del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 20 (art. 4), per la Dalmazia.

[2]Ai territori di cui al comma precedente sono inoltre estese le tasse di concessione governativa portate dall'art. 14.

Testo in vigore dal 30 settembre 1922 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1922-08-29;1254~art20 · fonte del testo

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