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[1]Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, e' autorizzato a raccogliere e coordinare in testo unico le disposizioni dei citati decreti con tutte le altre vigenti in materia di bonifica, introducendovi le modificazioni necessarie per semplificare i procedimenti e meglio assicurare i risultati agricoli ed igienici e bonificamento. 1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 14 aprile 1921.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Peano - Bonomi.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 12 novembre 1922, n. 1640, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La facolta' di cui all'art. 2 della legge 14 aprile 1921, n. 491, si estende a tutte le disposizioni che sono e saranno emanate in materia di bonifica, fino alla approvazione del testo unico delle leggi relative".
Testo in vigore dal 19 gennaio 1923 al 16 dicembre 2009
