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[1]Sono convertiti in legge i decreti Reali 2 ottobre 1919, n. 1916, 9 novembre 1919, n. 2386, e 22 novembre 1919, n. 2552, riguardanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica con le seguenti modificazioni:
[2]Il decreto 22 novembre 1919, n. 2552, e' modificato come segue:
- a)All'art. 1 si sostituisce il seguente:
[3]«Art. 1 - Il tasso d'interesse con cui dovranno essere calcolate le annualita' da corrispondersi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni per le opere di bonifica, a norma della legge 20 giugno 1912, n. 712, sara' determinato aumentando dell'uno per cento il tasso d'interesse annualmente stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per i mutui ordinari, ai sensi degli articoli 9 e 75 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.
[4]Qualora lo sconto delle annualita' si ottenga a saggio inferiore a quello sopra indicato, le annualita' predette saranno corrispondentemente ridotte».
- b)All'art. 2 si sostituisce il seguente:
[5]«Art. 2. - Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle bonifiche concesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai lotti di opere non ancora collaudati».
Testo in vigore dal 27 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
