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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]Sono convertiti in legge:
[10]1° il decreto Reale 22 settembre 1914, n. 1026, col quale sono concesse, per l'esercizio finanziario 1914-1915, nuove assegnazioni di fondi per opere pubbliche da eseguirsi a sollievo della disoccupazione operaia:
[11]2° il decreto Reale 1° novembre 1914, n. 1244, per la costruzione di ferrovie a cura diretta dello Stato;
[12]3° il decreto Reale 22 ottobre 1914, n. 1245, per nuova autorizzazione di spesa in aumento a quella stabilita per riparare i danni prodotti dalla eruzione del Vesuvio del 1906.
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a Roma, addi' 5 maggio 1918.
[15]TOMASO DI SAVOIA.
[16]Orlando - Dari - Nitti.
[17]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo in vigore dal 4 giugno 1918 al 16 dicembre 2009
